martedì 12 gennaio 2021

Linee guida conferimento incarico ICT (CTP - ATP) (ed.12/2023)

Le prime operazioni che introducono ad un corretto e professionale svolgimento di un'attività professionale, nello specifico in ambito ICT, sono rappresentate dalla formalizzazione di un disciplinare di incarico professionale

Le clausole di un incarico professionale sono fondamentali, inderogabili ed indispensabili, ovvvero definiscono ed onorano l'attività del professionista.

Alla base di tutto e prima di tutto, deve sussistere a monte un consolidato rapporto fiduciario (intuitus personæ), supportato da un disciplinare di incarico, accettato dalle parti, ovvero il contratto, che delimiti i contorni di intervento oltre ad integrare le necessarie informative (privacy, tariffe, ecc...) ed i consensi obbligatori, anche in funzione di eventuali necessità di supporto probatorio in sede di giudizio a fronte di contestazioni od insoluti.

La carenza di disponibilità alla sottoscrizione dei contratti, dei consensi e delle informative fornite al cliente, è elemento giustificativo e di legittimo rifiuto, da parte del professionista, al prosieguo delle attività professionali. 

Nell'elencare l'insieme di elementi preliminari alla sottoscrizione di un incarico professionale, è utile approfondire le motivazioni ed i rischi connessi alla mancanza di ciascuno. Le linee guida che seguono sono da considerarsi come buona prassi negli usi e consuetudini già da tempo consolidate in ambito ICT. 

L'incarico professionale: può essere conferibile verbalmente o per iscritto. In entrambi i casi è consigliabile/raccomandato far seguire un documento di conferma, che contenga gli elementi elencati nel seguito, da sottoporre alla firma per presa visione ed accettazione. 

Elementi del documento di conferma (incarico)

Tutti i dati raccolti legittimamente, ai fini organizzativi interni allo studio professionale, vanno ordinati (cronologicamente) in un Fascicolo (nella disponibilità esclusiva del professionista) compilato in frontespizio di:

  • data creazione fascicolo, 
  • numero progressivo interno, 
  • oggetto, 
  • elenco contenuti ed allegati

I primi tre elementi dell'elenco su esposto, sono utilizzati nei nomi assegnati al file in caso di fascicoli memorizzati digitalmente.  (es. F101_20201112_ctp_accesso_abusivo.zip)

Gli attori (stakeholder) coinvolti nel conferimento di incarico, a volte con differenti e distinte funzioni, possono, a seconda degli scenari, essere i seguenti:

  • Cliente
  • Committente
  • Referente 
  • Dominus studio legale
  • Collega o referente tecnico
  • Fornitore 
  • Avvocato
  • ...

Contrattualmente, ai fini dell'individuazione delle responsabilità, vanno indicati principalmente il Committente e, se diverso, il Cliente. 

Il Committente è colui che commissiona l'incarico, il cliente è colui che si avvale delle prestazioni del Professionista (Codice Deontologico ANIP art.1 commi 4 e 5).

Tutti gli altri attori, se coinvolti attivamente a vario titolo nello svolgimento delle attività professionali, vanno indicati in relazione tecnica (es. perizia, consulenza tecnica, Accertamento tecnico preventivo, Conciliazione od arbitrato, ecc...)

Elementi contrattuali primari :

  • dati anagrafici del committente e/o del cliente
  • dati di fatturazione e di contatto
  • descrizione delle attività richieste  - tema generale ed oggetto dell'incarico
  • preventivo per le attività previste
  • determinazione anticipo fondo spese
  • livello di complessità stimata (alto,medio,basso) 
  • reciproci impegni e tempi
  • informativa e consenso privacy
  • documenti di identità del committente / cliente. 
  • riferimenti normativi (LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate) - codice deontologico - codice etico
  • Tariffario
  • Riferimenti alla polizza assicurativa professionisti a copertura errori / omissioni

Ad  una  descrizione  sommaria  del  tema  generale (attività),  deve  seguire  un  elenco  delle  fasi  nelle  quali  si  svilupperà  la  prestazione (ove preventivabili).  

È  opportuno,  nel  dubbio,  far  certificare,  con  atti  verificabili,  alcune definizioni,  quali  ad esempio "proprietario",  "amministratore",  "responsabile",  sia  per  non  essere  coinvolti  in  eventuali  illegittimità,  sia  per  poter  esigere  con  maggior  forza  il  rispetto,  da  parte  del  committente,  dei  patti  contrattuali  allorché  si  verificassero  contenziosi  od  incomprensioni.   

Elementi informativi secondari:

il Fascicolo conterrà, oltre ai dati essenziali e propedeutici allo svolgimento delle operazioni richieste, i dati aggiuntivi, gli elementi posti a fondamento delle analisi svolte, note ed appunti personali del professionista, pezze giustificative, scontrini e note spese, articoli (link) o sorgenti SW utilizzati, registrazioni e documentazione fotografica, supporti digitali.  

Anticipo fondo spese

è prassi, soprattutto in relazione alle attività coinvolte in procedimenti legali di parte (civile/penale)  prevedere una  quota  di  acconto  alla  firma  dell'incarico (il c.d. Anticipo fondo spese già previsto nel conferimento di incarico a CTU).  L'anticipo fondo spese è da intendersi a  copertura  delle  spese iniziali. Opportuno, se ritenuto necessario,  stabilire  che  le  successive  scadenze, se previste, coincidano  con  fasi  di  lavoro  precise  (es.  la  consegna  degli  elaborati).

E'  invece  da  evitare  far  corrispondere  i  pagamenti  con  "lʹapprovazione"  degli  elaborati.  Ciò  per  due  sostanziali  motivi:  in  primo  luogo  il  lavoro  di  Consulenza tecnica (CTP, perizia)  è  rappresentato  dalla  prestazione che  si  conclude  con  la  consegna  al  committente  di  quanto  previsto  dall'incarico  ed  è  da  considerare,  in  genere,  come  obbligazione  di  "mezziʺ  e  non  è  quindi  necessariamente  legata  al  ʺrisultato"  (che  dipende quest'ultimo  da  un'entità  estranea  al  contratto  professionale).  

Inoltre  non  bisogna  dimenticare  che  lʹattività  del consulente tecnico  è  un'attività  intellettuale  costruita  in  sintonia  con  il  committente  che  ne  deve  condividere  concretamente  le  scelte  senza  far  pesare  sul  professionista  i  rischi  di  un  eventuale  percorso  di  approvazione.  

Se  inoltre,   il committente  volesse  condizionare  il  riconoscimento  di  una  quota  aggiuntiva  del  compenso  all’effettivo  raggiungimento  di un risultato  atteso (es. il rispetto di una particolare scadenza),  il  disciplinare di incarico  dovrà  prevederne  il  versamento,  entro  un  tempo  ragionevole  dal  verificarsi  delle  condizioni  previste.   

Fattori di rischio. 

Sono note nella comunità professionale ICT, alcune criticità da sottoporre all'attenzione del professionista come indicatori di possibili sviluppi negativi nella conduzione dell'incarico, in special modo quando si opera nel settore privato. Tali criticità possono essere sintetizzate nell'elenco che segue (maggior dettaglio nel Regolamento ANIP che disciplina l'attività dei professionisti ICT):

  1. dichiarazione del cliente in merito a proprie difficoltà o sofferenze economiche o di difficoltà del mercato nel quale opera;
  2. rifiuto ad apporre firme su incarichi o su preventivi o su contratti a lui sottoposti;
  3. frettolosità nel concludere la trattativa senza gli adeguati approfondimenti;
  4. promesse di scambio di favore subordinate a sconti o promesse verbali di futuri incarichi riservati al professionista;
  5. trattative ed insistenze relative a sconti e/o dilazioni di pagamento esageratamente eccessive in relazione alle quotazioni economiche proposte/sottoposte al cliente;
  6. cliente residente in zona esterna alla propria area geografica abituale di intervento che si rivolge al professionista senza giustificato motivo;
  7. richiesta di prestazioni per importi significativi non in linea con le condizioni (anche economiche) del cliente o con il normale svolgimento della sua attività;
  8. richiesta di prestazioni effettuate in nome di committenti terzi estranei alla trattativa;
  9. operazioni effettuate tramite pagamento con assegno di persona diversa dal committente;
  10. richiesta di prestazioni, successive al conferimento incarico, con consegne o erogazione di servizi a più soggetti non dettagliatamente identificati;
  11. imposizioni/pressioni, in ogni forma espresse, circa il modo di condurre l'incarico;
  12. indicazioni/pressioni, in ogni forma espresse, sulle modalità di espletamento dell'incarico professionale;
  13. rifiuto dichiarato del cliente di assumersi le responsabilità derivanti dalle decisioni imposte al professionista;
  14. rifiuto del cliente di onorare (o eccessive perplessità in merito) le richieste di anticipi per fondo spese o anticipi sugli onorari;
  15. trattative con soggetto diverso dal responsabile del conferimento di incarico professionale;

I diritti d'autore (LEGGE 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 

La  proprietà  ed  i  diritti  d'autore  sono  riservati  al  professionista  a  norma  di  Legge  (artt.  2575,  2576,  2577,  2578  del  Codice  Civile).  Il  professionista  ha  diritto  di  pubblicare  l'opera  di  cui  è  autore (previo adeguamento alle leggi in tema di Privacy)  e,  in  ogni  caso,  la  pubblicazione  o  la  divulgazione  dell’opera potrà  avvenire solo con  il  consenso  dell’autore. 

Inadempienze contrattuali - revoca dell'incarico - penali

Vanno regolamentate le inadempienze contrattuali, quali ad esempio:

  • mancata consegna degli elaborati scritti
  • ritardo nella consegna
  • errori od omissioni nello svolgimento di quanto preventivato
  • ...

Vanno previste delle conseguenti penali, rapportate alla durata dei ritardi (eventualmente oltre una soglia di ritardo tollerabile) ed agli onorari maturati per prestazione (es. penale in percentuale sull'onorario, per ogni giorno di ritardo conteggiato a partire da una soglia prefissata in giorni dopo la scadenza). 

Revoca o sospensione

Qualora  il committente, di  sua  iniziativa, proceda alla revoca dell'incarico, al  Professionista dovranno essere corrisposti i compensi per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della  revoca, con la maggiorazione percentuale sui compensi maturati dovuti. Rimane salvo il diritto del Professionista al risarcimento degli eventuali danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal Professionista stesso. 

Per quanto non elencato nelle presenti linee guida, si fa riferimento agli usi e consuetudini, con raccomandazione preventiva di sottoporre la propria  modulistica al proprio avvocato di fiducia, per la redazione e messa a punto di specifiche clausole personalizzate. 

***

Le presenti linee guida sono costantemente in corso di aggiornamento, confronto, discussione, ampliamento, revisione, modifica, adattamento alle evoluzioni socio-tecnologiche. Per contribuire, commentare, suggerire, migliorare... è disponibile in calce l'area "Commenti" o per gli associati ANIP nel gruppo di discussione ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti

Grazie per l'attenzione. 

Giovanni Grandesso

lunedì 7 dicembre 2020

Linee guida per le attività digitali in modalità remota (ed.1/2021)

Lavoro remoto, smart working, webinar, seminari online, riunioni virtuali, ma anche consulenze, consulti tecnici, trattative con il potenziale cliente, presentazioni personali o di funzionalità hardware/software, arbitrati e conciliazioni, ecc... hanno un comune denominatore, ovvero l'utilizzo di tecnologie telematiche,  di software ed hardware specifici e predisposti allo scopo. Il risultato atteso è in ogni caso basato sulla necessità di poter condividere dati digitali (immagini, documenti, video, audio, files, ecc...) ed in alcuni casi, permettere interattività comunicativa fra due o più individui. Con l'avvento delle necessità correlate alla modalità di svolgimento di compiti in modalità telematica, sono emerse una serie di problematiche (tecniche e gestionali), dovute principalmente ad una sottostima della complessità necessaria a portare a termine, professionalmente e con profitto, le operazioni sottostanti gli eventi elencati in introduzione

Pur non rappresentando una novità, è sempre opportuno elencare un elenco di soluzioni, suggerimenti, consigli e linee guida per predisporre ciò che può essere definita una base tecnico-organizzativa professionale ed adeguata, adattando il tutto a seconda che l'evento sia organizzato per scopi professionali, formativi, lavorativi di marketing o puramente per svago.

1) inventario degli strumenti:

  • laptop, netbook, tablet, PC
  • webcam
  • microfono
  • auricolari, cuffie plug-in
  • software video

2) stilare delle linee guida di riferimento che descrivano:

  • come i collaboratori ed il personale dovranno operare da remoto, 
  • come presenziare le riunioni 
    • entrata, 
    • uscita, 
    • partecipazione, 
    • puntualità, 
    • abbigliamento, 
    • comportamenti nel rispetto degli altri, 
    • ruolo e compiti del moderatore
  • potenziali circostanze e problematiche tecniche quali: 
    • come e quando attivare il video
    • come utilizzare il microfono e gli altoparlanti del computer, 
    • come regolare i volumi audio (altoparlanti e microfono)
    • le cuffie wireless possono avere problemi di durata della batteria, 
    • come ridurre il rimbombo dell’audio. 
  • sanzioni e provvedimenti in caso di inosservanza dei regolamenti 
  • modalità di fruizione del supporto tecnico on-demand durante lo svolgimento degli eventi

Fondamentale assicurarsi la tecnologia più performante disponibile, per prendere parte a web meeting con colleghi e clienti. Non si apparirà molto professionali senza cuffie, o se queste smettono di funzionare nel bel mezzo di una video call.

3) Verifica della connessione internet o "Larghezza di banda della rete Internet". Il parametro contrattuale da cosiderare è la BMG (o in inglese Minimum Cell rate – MCR) ovvvero la banda minima garantita. E' definita come la velocità minima che il provider di connessione ad Internet (ISP) deve contrattualmente garantire al cliente, anche in caso di congestione della rete e rappresenta la priorità di passaggio dei pacchetti IP in entrata ed in uscita verso la rete Internet. Una BMG adeguata a garantire un sufficiente collegamento audio/video tramite ADSL è al minimo 1Mb in download /500Kb in upload.

Per attività che richiedono frequenti scambi di files (quali immagini o filmati) è opportuno considerare l'adozione di collegamenti FTTC/FTTH (Fibra ottica), in modo che risulti sufficiente a soddisfare l’utilizzo che deriverà dalle operazioni da compiere, tenendo in considerazione che, se il collegamento utilizzato è condiviso con altri collaboratori (es. in studio professionale), ciò influirà sulle prestazioni.

4) configurazione professionale di un "ufficio domestico". Considerare i seguenti aspetti:

  • luogo dedicato allo scopo (es. no divano, salotto o cucina di casa), aderente alle raccomandazioni e normative di sicurezza dei luoghi di lavoro
  • illuminazione naturale o artificiale (led)
  • fonti di luce sempre dietro la webcam che illuminino il viso
  • inquadratura (il viso al centro)
  • privacy sull’area di lavoro
  • pannelli anecoici e fonoassorbenti
  • sfondo personalizzato consono all'evento (anche chroma key per sfondi virtuali)
  • abbigliamento allineato all'importanza dell'evento e cura della persona
5) adottare un software di comunicazione/condivisione
  • per webinar, seminari formativi, corsi, presentazioni, riunioni:
    • adottare soluzioni che evitino ai partecipanti l'installazione di app, moduli aggiuntivi, programmi, plug-in, ecc...
    • adottare soluzioni che non vincolino gli utenti/partecipanti all'uso di specifici browsers o specifici sistemi operativi.
  • per lavoro remoto o smart-working
    • adottare lo ostrumento giudicato più adatto alla propria organizzazione previa valutazione e test pratico sul campo
In ogni caso l'applicativo deve poter garantire:
  • come requisito minimo:
    • partecipazione audio/video
    • condivisione schermo 
    • upload/download di files condivisi
    • note condivise
  • come requisiti aggiuntivi
    • moderazione dei partecipanti
    • gestione di diagrammi e planning tasks ed attività
    • gestione calendario meetings, riunioni, attività pianificate (e relativi alerts e messaggistica configurabile)
    • gestione attività del team di lavoro

6) costruire i processi che il team dovrà seguire 

Necessario disporre di un software di gestione nativamente progettato per il lavoro da remoto e per la gestione di gruppi di lavoro organizzati con pianififazione dei task e dei tempi assegnati.

7) valutare l'adozione di piani formativi continui e periodici per l'uso degli strumenti (organizzazione interna l'attività professionale)) e pianificare gli interventi formativi periodici (possibilmente con previsione di verifiche dell'apprendimento) suddivisi per argomenti, quali ad esempio:

  • privacy
  • cyber security
  • sicurezza sul luogo del lavoro
  • uso degli strumenti digitali hardware e software
  • comunicazione, connessione ed organizzazione
  • ... 

***

Le precedenti linee guida sono costantemente in corso di aggiornamento, confronto, discussione, ampliamento, revisione, modifica, adattamento alle evoluzioni tecnologiche. Per contribuire, commentare, suggerire, migliorare... è disponibile in calce l'area "Commenti" o per gli associati ANIP nel gruppo di discussione ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti

Grazie per l'attenzione. 

Giovanni Grandesso

mercoledì 2 dicembre 2020

Lettura forense di una EPROM

Accade, in ragione della propria specializzazione come informatico forense e criminalista digitale, di avere la necessità di estrarre i contenuti digitali da supporti di memoria la cui produzione è terminata prima degli anni '90. 

Stiamo parlando di chip di memoria EPROM riscrivibili, previa cancellazione con l'esposizione alla luce ultravioletta. Il chip, per permettere la cancellazione con l'esposizione alla luce, è dotato di una finestrella in quarzo trasparente, attraverso la quale è possibile intravedere il chip di silicio con i suoi collegamenti verso i pin esterni. Questo tipo di Eprom, con l'evoluzione tecnologica, è stato successivamente sostituito dalle EEprom, cancellabili elettricamente. 

Come accennato in introduzione, si ha la necessità di estrarre il contenuto, ovvero il firmware, di un apparecchiatura elettronica dedicata, con un approccio "forense". Occorre infatti garantire che i bit estratti dal supporto di memorizzazione (il chip elettronico) siano esattamente quelli memorizzati nel chip  stesso ed occorre inoltre garantire che l'operazione non vada ad alterare in alcun modo i contenuti stessi.

Il metodo più semplice, consiste nel collegare i chip di memoria ad un lettore di Eprom, nello zoccolo ZIF (Zero insertion force), lanciare il programmino proprietario e salvare il tutto. Lo scenario reale può però essere differente: 

  • il laboratorio non dispone di un lettore di eprom così datato.
  • è la prima volta che si tratta un tipo di incarico del genere
  • nessun "case study " o precedente dal quale attingere informazioni

Si può fare? Ovvio che sì. Vediamo come.

Il chip : i chip in questione (tre per la precisione) sono della National Semiconductor in sigla NM27C512 524,288 Bit (64Kx8) High performance CMOS EPROM UV Erasable - Electrically Programmable Read Only Memory, caratterizzati da un tempo di accesso dai 90 ai 200 nS (nano secondi) e tecnologia proprietaria a 0,8 micron. 

L'alimentazione è a 5 Volts e le soglie dei bit per il valore "1 " (High level) da 2 V a Vcc+1 (6Volts) mentre per il valore "0 " (low level) da -0,5 a 0.8 volts. Le correnti applicabili per i pins di uscita (dati) vanno dai 35 ai 40 mA (dato necessario per calcolare la resistenza di caduta per eventuali led di monitoraggio o per confrontarli con le specifiche dell'hardware di lettura scelto). 

Si nota come i valori qui elencati sono di gran lunga meno "performanti " rispetto ai più moderni chip di memoria attualmente in uso. All'epoca erano allineati con quanto di meglio poteva offrire la tecnologia, tanto da potersi fregiare di diciture ed affermazioni tipo "high performance", "software routines are quickly executed from Eprom storage ", "greatly enhanced system utility"... cose di altri tempi, quando tutto era molto più semplice ma se ci si fa caso, oggi leggiamo più o meno gli stessi proclami pubblicitari che di concreto non dicono nulla.

L'hardware di lettura: Teoricamente si può utilizzare un qualsiasi dispositivo a microprocessore/microcontrollore programmabile che sia in grado di "alzare ed abbassare " dei pin in uscita (i bit di indirizzi, zeri ed uno) e leggere su altri il dato in ingresso (bit di dati). 

Le specifiche dei pin di I/O ingresso / uscita dell'hardware di lettura, devono essere compatibili con le soglie di tensione specificate dal produttore del chip, altrimenti occorrerebbe prevedere dei traslatori di tensione o dei DC/DC converter (scelta sconsigliata). 

Nel nostro caso specifico, la scelta è ricaduta su un Arduino UNO. In realtà la scelta non è molto felice, ma... con questo ci si deve ingegnare. Il problema è rappresentato dal fatto che il Genuino UNO (Arduino) ha meno pin di I/O di quanti ce ne servono, ovvero 16 per gli indirizzi ed altri 8 per leggere i dati... 24 in tutto, più altri GPIO di comando (Chip Enable, Output Enable, Start ecc...).

L'ostacolo può essere aggirato con due shift registers 74HC595 collegati in cascata per l'indirizzamento a 16 bit. Il registro a scorrimento permette di "caricare " in sequenza (seriale) i 16 bit di indirizzo con un solo pin e con un altro abilitare l'uscita. 

Il dato in uscita ad 8 bit andrà poi "sparato" sulla linea di comunicazione, via seriale, all'host. (ecco un ottimo tutorial https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut con degli esempi di codice da adattare alla specifica esigenza qui in discussione. 

Un altro esempio lo si trova qui https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-4-eight-leds/the-74hc595-shift-register

Al tutto aggiungiamo anche dei leds per monitorare lo stato dei dati in uscita, facendo attenzione a controllare il fanout delle porte e gli assorbimenti di corrente che dovranno rimanere sotto le soglie dichiarate dal produttore della memoria Eprom qui in esame.

In fase di debug è possibile rallentare il ciclo di lettura del software, con dei "delay" posti nel ciclo "for" di lettura, per controllare visivamente sia la corretta ed effettiva progressione binaria degli indirizzi che i dati in uscita. 

Il software : Il codice non è complicatissimo e gli esempi riportati nel link al sito ufficiale (vedi links precedenti) sono spiegati con un ottimo livello di approfondimento, tale da permettere facilmente un adattamento a questa specifica esigenza. In pratica si carica il registro a scorrimento con l'indirizzo di memoria che si desidera leggere, incrementandolo dopo ogni lettura sino al suo valore massimo. Ad ogni ciclo si memorizza il dato letto e lo si invia all'host per un adeguato trattamento (eventuale conversione e memorizzazione su file). 

I risultati : dopo avere testato il tutto (hardware e software) con la lettura da un chip gemello, (i cui contenuti sono memorizzati in patterns noti opportunamente predisposti) ed attestato il funzionamento corretto del setup (hardware e software), si procede con la lettura del materiale probatorio e conseguente scrittura su file. 

Nella fase successiva, se richiesto, occorre decodificare ed interpretare i dati ottenuti (sono due tipologie di incarico professionale diverse che richiedono diverse specializzazioni). E' importante conoscere se il processore che governa in origine la lettura dei chip di memoria lavora in big-endian o little-endian (un approfondimento https://en.wikipedia.org/wiki/Endianness) per poter decodificare correttamente i bit ottenuti, oltre al suo set di istruzioni per distinguerle dai dati e dagli indirizzi. 

A seconda del tipo di incarico ricevuto, ovvero mera estrazione per analisi delegata a soggetti terzi o analisi quali la ricerca di stringhe o decompilazione del firmware, ecc..., si procede caso per caso con gli strumenti di lavoro abitualmente utilizzati per le indagini forensi "normali", non senza aver preventivamente calcolato e documentato gli hash dei dati estratti che andranno quelli sì memorizzati su supporto non riscrivibile e debitamente documentati come da raccomandazioni e linee guida. 

Le precauzioni : il chip in questione, per certi versi, può essere paragonato ad un supporto riscrivibile ma, come vedremo, le precauzioni da adottare sono leggermente diverse. Per la scrittura è sempre necessario procedere ad una preventiva cancellazione totale. Per alterare fraudolentemente quindi i contenuti, è necessario procedere con:

  • lettura ed estrazione dei dati 
  • alterazione e modifica "off-line " 
  • cancellazione totale
  • riscrittura del chip con i dati alterati (vanno scritti solo gli "zeri ").

I dati possono essere cancellati (tutti) con l'esposizione alla luce o meglio a qualsiasi fonte di luce fra le cui componenti siano presenti radiazioni ultraviolette (es. la luce del sole). In questo caso ci si ritroverà al termine dell'esposizione con tutti i bit a "1 ". Difficile quindi che si possa "accidentalmente " cancellare i dati nella memoria e più difficile che si possa "alterare" accidentalmente i dati memorizzati. Le specifiche tecniche del produttore fanno riferimento ad una lunghezza d'onda della luce di cancellazione approssimativamente inferiore a 4000 Angstroms (sicuramente contenute nella luce del sole ed in alcune lampade fluorescenti). Il dato suggerito per una corretta cancellazione è di 2537 Angstroms (minimo 15Watt-sec/cm2 ad 1 pollice dalla superficie del chip).

Quindi, è meglio soddisfare i dubbi altrui applicando alla finestra di cancellazione uno schermo idoneo (il nastro adesivo metallizzato, o film di alluminio adesivo, offre una garanzia al 100%). La "protezione da cancellazione " è garantita quindi meccanicamente, da un etichetta adesiva posta sulla finestrella al centro del chip, peraltro facilmente rimovibile. 

E' quindi importante che sia garantita anche la catena di custodia (sigilli, accesso presidiato, chiusura in luogo protetto ed adeguatamente sorvegliato) già prevista per i supporti digitali. Tuttavia occorre considerare che è tecnicamente "obbligatorio" mascherare la finestra di programmazione anche in sola lettura per prevenire temporanei errori dovuti alla generazione di correnti fotovoltaiche in assenza di schermatura ottica. Per le operazioni di scrittura dei dati le cose si complicano un pò, escludendo però la possibilità, con il tipo di approccio tecnico qui utilizzato, di scritture o alterazioni "accidentali" o involontarie. 

E' sempre possibile, comunque esagerando, utilizzare via software il pin Chip Enable, attivo quando posto a livello logico zero. 

L'aspetto "giuridico " : l'intervento così come descritto non è critico, nel senso che, con le precauzioni descritte, la probabilità di cancellare accidentalmente la prova digitale è sotto la soglia di preoccupazione, sempre possibile ma altamente improbabile o meglio tendente allo zero. Solo manovre fraudolente od errate dovute ad errori marchiani (o dolo) nei collegamenti elettrici possono produrre effetti distruttivi ai chip, oltre ovviamente a potenziali azioni dolose (tipo predisporre la circuiteria ed invertire la polarità dell'alimentazione od applicare voltaggi superiori ai valori massimi consentiti dalle specifiche di funzionamento). La scrittura di dati differenti inoltre (alterazione) richiede volontà e non può avvenire "accidentalmente", se non predisponendo malamente i circuiti elettrici necessari e la configurazione del pin di abilitazione previsto (la scrittura avviene in presenza di soglie di tensione molto più alte della normale tensione di alimentazione a 5 volts). Le operazioni di estrazione dei dati quindi (la lettura) sono ripetibili e la prova originale può essere acquisita ed analizzata anche in tempi diversi, quando allegata alla CTP o repertata come prova dalla procura. 

Conclusioni : Non importa se operazioni di questo tipo, da sostenere in aula di tribunale, possano essere additate come prive di procedure consolidate o "certificate" dalla "comunità scientifica" e quindi inaccettabili o peggio valutate come "ridicole". E' talmente raro imbattersi in problematiche di questo tipo che è logico supporre non esista una "procedura consolidata". Ad ogni modo, l'assenza di procedure consolidate è sanata da una precisa, dettagliata ed esaustiva relazione tecnica che possa fornire al lettore la possibilità di verificare l'eventuale presenza di errori od omissioni. Ciò è valido in ogni caso in quanto,   

in ambito digitale, i dati sono o zero o uno e non c'è posto per le opinioni

Ben vengano dimostrazioni tecniche in grado di sostenere, sul piano pratico e soprattutto scientifico, che le operazioni qui descritte sono sbagliate. In quest'ultimo caso ci si rende disponibilissimi a valutare, confrontare, verificare ed alla fine, eventualmente, ammettere di aver sbagliato. 

Grazie per l'attenzione. 

Giovanni Grandesso